gatti

Per i cani “vaganti”, abbandonati o dispersi, è previsto il servizio di recupero e custodia presso il canile.
Purtroppo i nostri amici felini non se la passano meglio e anche loro spesso finiscono, o rischiano di finire, in mezzo ad una strada per i più disparati motivi.  Ci sono poi periodi particolarmente difficili in cui il numero di gattini cresce esponenzialmente a causa della scarsa sensibilità in merito alla sterilizzazione delle gatte.

Non esiste sul territorio della provincia di Biella un vero e proprio “gattile”, cioè una struttura organizzata per ospitare gatti in stato di necessità. Ci sono però, fortunatamente, persone sensibili che accudiscono i gatti liberi sul territorio, in particolare quelli che vivono in colonie feline stabili, fornendo loro cibo e vegliando sul loro stato di salute. L’associazione ASPA Animali Solo Per Amore fornisce nel limite del possibile cibo, attrezzature, appoggio e coordinamento in supporto all’attività delle “gattare”, siano esse membri dell’associazione o meno.
Si cerca di collocare i cuccioli e gli animali malati o infortunati presso volontari che li accudiscono per il tempo necessario allo svezzamento o al recupero della salute . Nel frattempo si cercano famiglie disposte ad accoglierli definitivamente.

E’ importante sapere che anche i gatti “randagi” sono tutelati dalla legge, in particolare dalla

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
………..
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Legge regione Piemonte  n. 34 del 26 luglio 1993   Tutela e controllo degli animali da affezione.

Art. 12.
(Randagismo felino)
1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e’ segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita’ dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a) l’affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu’ idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

e dal relativo regolamento di attuazione

D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “tutela e controllo degli animali da affezione”

Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina
1.  Qualora l’accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’USSL competente per territorio.
2.  Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
3.  Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
4.  La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali: in questi casi, la cattura e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente Regolamento, con l’assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

da non dimenticare poi le Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali  della Legge 20 luglio 2004, n.189

Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penaleè inserito il seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
……………………………….

3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.